Art. 5.
(Elemento soggettivo).

      1. La responsabilità degli agenti è personale. Per gli agenti interni la responsabilità è limitata ai fatti o alle omissioni commessi con dolo o colpa grave.
      2. La colpa grave è in ogni caso esclusa dalle seguenti circostanze:

          a) l'aver agito senza che l'evento dannoso fosse prevedibile, ovvero per evitare il pericolo di un danno maggiore di quello arrecato, ovvero per assicurare all'ente o alla collettività amministrata un

 

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vantaggio, anche futuro, pari o superiore al danno patrimoniale arrecato;

          b) l'aver agito sulla base di disposizioni derivanti da fonte interna o esterna all'organizzazione di appartenenza, di interpretazione controversa, controvertibile o comunque incerta;

          c) l'aver agito sulla base di interpretazioni giurisprudenziali consolidate;

          d) l'aver agito sulla base di un ordine la cui esecuzione era obbligatoria, salva la responsabilità di chi ha impartito l'ordine stesso;

          e) l'avere altri soggetti, interni o esterni all'organizzazione di appartenenza, concorso in maniera determinante con la propria azione od omissione alla causazione del fatto dannoso;

          f) l'avere in buona fede approvato, autorizzato o consentito, in qualità di titolare o di componente di un organo politico anche di indiretta derivazione elettiva, atti che rientrano nella competenza propria degli uffici amministrativi o tecnici dell'ente di appartenenza;

          g) ogni altra circostanza analoga a quelle previste dalle lettere da a) a f).

      3. La sussistenza del dolo o della colpa grave deve essere provata da chi propone l'azione di risarcimento del danno.